Elezioni Provinciali 29 settembre 2024 – Chiarimenti norme “PAR CONDICIO”
Data:
26 Luglio 2024
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Ultimo aggiornamento:
30 Settembre 2024, 10:07
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A seguito di alcune richieste di chiarimento che sono pervenute in UPI, riguardo alle procedure da seguire in tema di propaganda elettorale, si ricorda che, come espressamente indicato all’art. 9 della Circolare Ministeriale del Ministero dell’Interno n.32/14 recante le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, poiché i candidati alle elezioni Provinciali sono Sindaci e consiglieri comunali in carica, nei loro confronti opera “il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.
Nello specifico, l’art. 9, c. 1 della legge n° 28/00 dispone che “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Con specifico riguardo alle elezioni amministrative, l’AGCOM ha chiarito che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre dal 45esimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
Tutta la documentazione inerente alle elezioni provinciali è pubblicata sul sito UPI alla pagina
https://provinceditalia.it/category/elezioni-provinciali-2024