ACCESSO AGLI ATTI

ACCESSO DOCUMENTALE

( art.22 Legge 241/90)

Che cos’è

L’accesso documentale è il diritto di tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si chiede l’accesso, diprenderevisionee/odiestrarrecopiaditaledocumento.

Come esercitare il diritto

La richiesta, corredata da copia del documento di identità del richiedente, va indirizzata al Dirigente del Settore che detiene stabilmente il documento. La richiesta deve essere motiva e deve indicare i documenti richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. La richiesta può essere presentata:

 – tramite posta elettronica all’indirizzo del Dirigente competente

 – tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

 – tramite posta ordinaria o consegna diretta all’indirizzo della Provincia – P.zza della Libertà n. 3 Arezzo

Il procedimento

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza .

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti specificamente indicati nella richiestaformulata. L’esame dei documenti avviene nelle ore di ufficio, alla presenza, di un funzionario della Provincia. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, da registrare in calce allarichiesta.

Il rilascio di copia dei documenti mediante stampa dell’archivio informatico o fotocopiatura è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. I documenti possono essere rilasciati con attestazione di conformità all’originale nel rispetto della normativa in materia di applicazione dell’imposta dibollo.

  Tutela

Avverso ladecisione della Provincia, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione.

ACCESSO CIVICO

(art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013)

Che cos’è

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo.

Come esercitare il diritto

La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T). La richiesta deve indicare i documenti, i dati e le informazioni richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. La richiesta può essere presentata:

 – tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected]

 – tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

 – tramite posta ordinaria o consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il pubblico (P.zza della Libertà n. 3 Arezzo e.mail [email protected] ).


Il procedimento

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T), dopo aver ricevuto la richiesta, incarica il Dirigente del Servizio Responsabile per materia di provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni. Successivamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne informa il richiedente indicando, anche in questo caso, il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.provincia.arezzo.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013)

Che cos’è

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti e i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione.

Come esercitare il diritto

La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione e va indirizzata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, in formato cartaceo è soggetto al rimborso dei soli costi di riproduzione. 

La richiesta deve indicare i documenti, le informazioni e i dati richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. La richiesta può essere presentata:

 – tramite posta elettronica all’indirizzo del Dirigente dell’ufficio che detiene i dati o i documenti;

 – tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

 – tramite posta ordinaria o consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il pubblico (P.zza della Libertà n. 3 Arezzo e.mail [email protected] )

Limiti

L’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 prevede che l’accesso civico possa essere rifiutato nel caso in cui possa comportare un pregiudizio concreto a determinati interessi pubblici o per salvaguardare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, nonchè interessi economici e commerciali.

Il procedimento

L’Amministrazione provvede alla richiesta entro il termine di 30 giorni. Nel caso in cui la richiesta possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali oppure su interessi economici e commerciali di terzi, ne viene data comunicazione agli stessi stabilendo un termine di 10 giorni per proporre una eventuale, motivata opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33/2013. Laddove l’Amministrazione non intenda accogliere la richiesta, provvederà nei medesimi termini di legge di 30 giorni a fornire adeguata motivazione.

Tutela

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T), che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Tale termine resta sospeso 10 giorni nel caso in cui il R.P.C.T. ritenga necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Avverso la decisione della Provincia o avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione.

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