Data:
20 Maggio 2022

Tempo di lettura:
3 min

Ultimo aggiornamento:
20 Marzo 2024, 10:00

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Le seguenti disposizioni sono dirette a definire le modalità di segnalazione degli illeciti ed il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, allo scopo di garantire una protezione effettiva ed efficace, che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie e pregiudizievoli in ambito lavorativo, al fine di incoraggiare la denuncia delle irregolarità, quale strumento precipuo nella emersione di fenomeni corruttivi interni.

Il whistleblowing è l’azione di chi, in un’azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l’azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell’ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre come “soffiatore nel fischietto”) è colui che segnala questo rischio.

Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla determinazione n.6 del 28 aprile 2015 con cui l’ANAC ha formulato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)” e le successive modifiche introdotte all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la legge 20 novembre 2017, n. 179.

Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state attuate. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del cod. proc. pen. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gravano sul responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Premesso altresì che:

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

L’Amministrazione provinciale con Decreto n. 10 del 22/01/2024 ha adottatole misure organizzative per l’attivazione di canali di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione provinciale di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (art. 4 del d.lgs. n. 24/2023). La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che, per quanto concerne questo Ente, tale gestione risulta affidata al segretario generale.

I soggetti che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza possono utilizzare la seguente piattaforma:

Si rammenta che l’Amministrazione tutela i dipendenti che effettuano tali segnalazioni, come da misure indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

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