Data:
28 Maggio 2021

Tempo di lettura:
3 min

Ultimo aggiornamento:
24 Aprile 2024, 14:52

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Descrizione

Sono denominate autoscuole le ‘… scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti …’ (Art. 123 c. 1 del Codice della Strada).

La Provincia è competente per l’istruttoria di inizio attività e per la vigilanza amministrativa e tecnica.

Le competenze della Provincia riguardano:

  1. l’istruttoria di inizio attività dell’autoscuola;
  2. la vigilanza tecnica e amministrativa sull’attività svolta dalle autoscuole;
  3. il riconoscimento dei Centri di istruzione automobilistica;
  4. l’organizzazione degli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di guida di autoscuola;
  5. qualsiasi modifica inerente l’attività (modifiche societarie, variazioni, trasformazioni, trasferimento della sede)

Ad oggi sono presenti in Provincia di Arezzo circa 45 autoscuole (elenco completo nella sezione procedura); ai sensi dell’ art. 335, comma 10, del ‘Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada’ (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), si distinguono in:

A) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

B) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali delle cat. A-B ed ai relativi esami di revisione.

Le autoscuole di Tipo A) possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

Il settore è stato profondamente modificato dal Decreto Bersani  (D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 coordinato con la Legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40) attraverso il quale è stato eliminato il cosiddetto contingentamento, ovvero la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione ed estensione del territorio.  Secondo l’ art. 10, comma 5, del D.L. 31 gennaio 2007 e s.m.i., le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti che intendono svolgere l’attività di autoscuola devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Provincia attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L’attività potrà iniziare dalla data segnalata. Nel termine dei 60 giorni dal ricevimento della segnalazione l’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti e in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. 

A chi è rivolto

1) aver compiuto 21 anni; 2) idoneità morale; 3) diploma di istruzione secondaria superiore; 4) idoneità tecnica: idoneità come insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi 5 anni; 5) capacità finanziaria ai sensi art. 2 del D.M. 317/95; 6) idoneità locali: un’aula di almeno mq 25 di superficie, un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie, servizi igienici composti da bagno e antibagno.

Come fare

L’Ufficio effettua una pre-istruttoria sulla domanda presentata e sull’idoneità dei locali. Accertata la sussistenza dei requisiti, segue il provvedimento dirigenziale circa quanto richiesto.

Tempi e scadenze

30 giorni. L’attività di autoscuola, oggetto di SCIA, può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all’Amministrazione.

Accedi al servizio

Domanda presentata su apposito modulo con marca da bollo contenente dichiarazioni sostitutive dei requisiti morali.

Documenti

Condizioni di servizio

Consulta la scheda completa della Carta dei Servizi per segnalare reclami e suggerimenti oppure esprimere una valutazione del grado di soddisfazione.

Contatti

Mirella Marchi
Tel 0575 392525
Email [email protected] 

Unità Organizzativa responsabile

Responsabile

Dott. Nicola Massimiliano Visi
Tel 0575 392523 – 3358499292
Email [email protected]

Normativa

Potere sostitutivo

[email protected]