Informazioni preliminari
Variazione IBAN
In attesa di modifica della modulistica si precisa che, a seguito subentro BPER Banca Spa a UBI Banca, il nuovo IBAN per pagamento oneri di procedura e usura è il seguente: IT35F0306914103100000046045.
Resta inteso che per versamenti con bollettino postale il CCP rimane il n° 11024528.
Proroga delle scadenze delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino al 29/06/2022
Presentazione richieste di autorizzazione via PEC
Si avvisa l’utenza cha a partire dal 01/01/2021 sarà possibile inviare le richieste di autorizzazione per trasporti eccezionali via PEC all’indirizzo [email protected] possibilmente con firma digitale (se presentata da agenzie allegare delega della ditta), corredata degli allegati necessari.
L’obbligo dell’imposta di bollo sarà assolto provvedendo a trasmettere uno dei seguenti documenti:
- Dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell’imposta di bollo
- Copia quietanza di pagamento imposta di bollo con modello F23
I versamenti dell’imposta di bollo all’agenzia delle entrate di Arezzo dovranno essere effettuati a nome della ditta richiedente; Dovrà essere indicato il ‘CODICE TRIBUTO’ 456T (PUNTO 11) E IL CODICE UFFICIO/ENTE TZD (PUNTO 6) precisando al punto 10 ‘ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO’ l’anno e il numero di riferimento della richiesta (se presente) mentre della ‘DESCRIZIONE’ (PUNTO 12) il tipo di richiesta e le targhe principali. - Copia quietanza di pagamento imposta di bollo con modello F24
I versamenti dell’imposta di bollo all’agenzia delle entrate di Arezzo dovranno essere effettuati a nome della ditta richiedente; Dovrà essere indicato il ‘CODICE TRIBUTO’ 1552 e nel modello quietanzato e scannerizzato, dovrà essere annotato il tipo di richiesta,l’anno, il numero di riferimento (se presente) e le targhe principali.
Dovrà inoltre essere trasmessa copia del versamento degli oneri di procedura e usura (CCP 11024528 oppure IBAN IT35F0306914103100000046045).
Tabella aumento oneri
SI AVVISA CHE DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATI IN VIGORE I NUOVI IMPORTI DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DI ATTI AMMINISTRATIVI AD OPERA DELL’UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI E DELL’UFFICIO CONCESSIONI, COME DA DECRETO N. 143 DEL 21/10/2019 (IN ATTESA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA VEDERE IMPORTI INDICATI NELLA TABELLA ALLEGATA)
TIPOLOGIA DOMANDA | NUOVA TARIFFA | VECCHIA TARIFFA |
Rilascio autorizzazioni Trasporti Eccezionali | €. 40,00 | €. 25,00 |
Rinnovo autorizzazioni Trasporti Eccezionali | €. 20,00 | €. 10,00 |
Rilascio nulla osta integrativi Trasporti Eccezionali | €. 20,00 |
Tabella indennizzo maggiore usura stradale tipo convenzionale
Trasporti singoli e multipli
- Multiple: hanno validità per un numero definito di viaggi da effettuare in periodo di tempo determinato o in date prestabilite
- Singole: hanno validità per un singolo viaggio da effettuare in data stabilita o in data libera ma entro un periodo di tempo stabilito; in tal caso deve essere comunicata anticipatamente, di almeno 24 ore, all’ente concedente, la data fissata per il transito, che comunque deve essere effettuato nel periodo autorizzato.
Le autorizzazioni singole e multiple non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre e mesi sei.
Possono essere autorizzati fino a 5 veicoli costituenti riserva (art. 14 Reg. attuazione CDS).
Nel caso di veicoli di riserva autorizzati e qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati all’ente rilasciante i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione dell’ora e del giorno del viaggio da effettuarsi. La comunicazione è a cura della ditta di trasporto ovvero da quella che esegue la scorta (c. 11 dell’art. 16 del regolamento);
Tali autorizzazioni, se non scadute, possono essere prorogate, a domanda dell’interessato, per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.
L’Ufficio Trasporti Eccezionali rilascia un’autorizzazione alla circolazione – su percorso definito – sulle strade comunali e provinciali del territorio della Regione Toscana (previo nulla osta da parte di tutti Enti proprietari delle strade interessate al transito) purchè il percorso comprenda anche strade di competenza della Provincia di Arezzo.
E’ prescritta la scorta tecnica se il convoglio supera anche uno solo dei parametri delle dimensioni 20 m. in lunghezza e 3 m. in larghezza oppure 25 m. in lunghezza e 2.55 in larghezza.
A richiesta può essere autorizzato il transito diurno e/o notturno.
Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l’ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente concedente.
Se l’annotazione prevista non risulta iscritta sul documento di autorizzazione il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato.
L’autorizzazione alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente concedente.
L’autorizzazione, in originale, deve sempre accompagnare il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non deve essere manomesso in alcun modo pena la immediata decadenza.
Trasporti periodici
Hanno validità per un numero indefinito di viaggi da effettuare in un periodo di tempo determinato.
I veicoli e i trasporti eccezionali devono rientrare entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.
Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
Tali autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni a condizione che tutti i dati del veicolo, del carico e del percorso rimangano invariati. Non si autorizza mai il transito notturno.
Può essere autorizzato un unico veicolo trattore e fino a cinque veicoli di riserva per rimorchi e semirimorchi.
L’autorizzazione alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente concedente.
Ai sensi dell’art. 10 C.D.S. (art. 13 del Regolamento di attuazione) l’autorizzazione periodica è altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:
Periodica semplificata
Veicoli ad uso speciale – autogru
Veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), i), e j), e 204, comma 2, lettere a) e b) del regolamento di attuazione del Codice della Strada;
L’autorizzazione periodica è rilasciata per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile Tali veicoli ad uso speciale, di sagoma e massa limite eccedenti quelle stabilite dagli artt. 61 e 62 del C.d.S., sono dotati di speciali attrezzature – permanentemente installate – atte ad effettuare specifiche operazioni e sono soggette al pagamento dell’indennizzo per maggiore usura stradale da corrispondersi all’atto di presentazione della domanda.
Autotreni, autoarticolati e complessi classificati mezzi d’opera
I Mezzi d’Opera (art. 54, comma 1°, lett. n del N.C.d.S.) sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali, minerarie e simili.
Quando questi veicoli superano i limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del N.C.d.S. il trasporto viene considerato ‘eccezionale’ ed è quindi soggetto all’apposita autorizzazione.
Deve sempre pagare l’indennizzo usura stradale alla Tesoreria Prov.le di Viterbo di importo pari a quello della tassa di circolazione per tutto il potenziale sia autotreno che complesso mezzo d’opera.
Fino alla pubblicazione dell’elenco strade non percorribili, la circolazione dei mezzi d’opera è vincolata a un particolare regime per cui l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia non ha scadenza precisa né deve essere periodicamente rinnovata, è necessario solamente che sia corredata della ricevuta di pagamento dell’indennizzo usura. La stessa autorizzazione sarà valida fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica degli elenchi delle strade non percorribili (Circ. Min. LL.PP. 1/12/92 n. 2131);
Complessi di veicoli per il trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere fino a 56 t o 72 t
Con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere.
E’ possibile il rilascio di due tipologie di autorizzazione:
- Trasporti con complessi di veicoli entrambi classificati mezzi d’opera fino a 56 tonnellate ovvero con autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio eccezionale specificatamente immatricolati per questo uso con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idoneaa formare autoarticolati mezzi d’opera fino a 56 tonnellate.
In questo caso l’indennizzo usura stradale deve essere corrisposto per un importo pari alla tassa di possesso,non inferiore a mesi 4 (comma 6, art. 18) del solo veicolo trainante, contestualmente alla stessa e per la stessa durata, così come stabilito dall’ART. 34 c. 1 del C.D.S.; per il veicolo trainato si applicano invece gli importi indicati nella tabella dell’art. 18, c. 5, lett. b) del Regolamento con riferimento alla massa complessiva a pieno carico se si tratta di rimorchio, o alla quota di essa relativa agli assi a terra se si tratta di semirimorchio.Alla Provincia di Arezzo e altri enti interessati al transito spetta la quota di 7/10 ed all’ANAS di 3/10 (per l’attraversamento delle strade statali ed autostrade libere). In tal caso la durata dell’autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso, così come disposto dal DPR 31/2013. - Trasporti con complessi di veicoli, non mezzi d’opera, (sono quindi, complessi di veicoli qualificati eccezionali per massa ed eventualmente per sagoma) aventi una massa complessiva a p.c. non superiore a 72 tonnellate e, richiamati come tali, al c. 5, lett. re a) e b) dell’art. 18 in sede di previsione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada.
In questo caso tutto l’indennizzo usura stradale deve essere pagato alla Provincia di Arezzo e altri enti interessati al transito (7/10) ed all’ANAS (3/10), sempre in via ‘convenzionale’ per un periodo non inferiore a mesi 4 di circolazione.
Resta salvo che, come in tutti i casi previsti di agganciamento di veicoli omologati ed immatricolati con la qualifica di ‘eccezionali’, è d’obbligo la ‘provata abbinabilità’ (art. 219, c. 3, del Codice). Anch’essa, è da annotarsi in carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio, a seguito di visita e prova (con esito favorevole) presso i competenti uffici della UMC (o CPA).
Le regole dettate dal D.P.R. n. 31/2013 di modifica al regolamento di Esecuzione hanno poi previsto per una serie di specifici veicoli e trasporti eccezionali, tra i quali è compreso anche il trasporto in esame, che il valore di indennizzo da corrispondersi sia scontato o meno, a secondo che il complesso di veicoli presenti un numero di assi superiore o uguale a otto. Di fatto, fino ad otto assi si ricade nella fascia di pagamento di cui alla lettera a) mentre oltre gli otto assi in quella di cui alla lettera b), del c. 5 dell’art. 18 del Regolamento stesso.
Trasporto pali e materiale analogo
Veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, .pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purche’ non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all’articolo 61 del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 mmisurati dal centro dell’asse anteriore.
Trasporti di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi
Per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia di cui all’art. 13, c. 2B, lett. f) del Regolamento, sono previsti valori dimensionali e ponderali di: lunghezza fino a 35 metri e peso fino a 108 tonnellate nonchè altezza fino a 4,30 metri e larghezza non oltre i 2,55 metri.
Quando ricorra la condizione di trasporto, in ambito non autostradale, su ‘di un unico percorso ripetitivo’ (intendendo con ciò, sempre la medesima origine e destinazione finale nonché, la stessa tratta di strada percorsa) con ‘sagome di carico sempre simili‘ l’indennizzo d’usura stradale può essere di tipo ‘forfetario‘ (pari a 1.5, 2 e 3 volte quello fissato per i mezzi d’opera, a seconda che il veicolo abbia 3, 4 o più assi a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo).
In caso di mancanza anche solo di uno dei due presupposti di cui sopra e cioè, della ripetitività del percorso e del trasporto di sagome di carico sempre simili, il pagamento dell’indennizzo d’usura stradale è di tipo ‘convenzionale’, di cui all’art. 18, cc. 4 e 5 lett. a) e b) del Regolamento, e deve essere versato a favore dell’Ente che rilascia l’autorizzazione: ciò, viene a riprendere quanto contenuto a tal proposito anche in precedenti direttive del MIT; qualora il numero degli assi del complesso veicolare sia superiore a 8 (otto) l’indennizzo viene a scontarsi, così come introdotto con le norme del D.P.R. n. 31/2013, e di cui alla succitata lett. b), c. 5 dell’art. 18.
Alle Regioni o Province, se delegate (per l’attraversamento delle strade comunali, provinciali e regionali) spetta la quota di 7/10 ed all’ANAS di 3/10 (per l’attraversamento delle strade statali ed autostrade libere).
Spettacoli viaggianti
Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall’articolo 62 del Codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m, purche’ muniti di carte di circolazione. Viene rilasciata autorizzazione periodica annuale rinnovabile.
Carrelli elevatori
Per circolare su strada con carrelli elevatori occorre un’autorizzazione dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile con benestare della Provincia per la strada o le strade c di competenza interessata al transito (circolare M.I.T. n. 753 del 14.01.2014).
E’ necessaria quindi innanzitutto inoltrare richiesta di benestare all’Ufficio Trasporti Eccezionali. Solo dopo aver ottenuto il benestare potrà essere presentata domanda all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per il rilascio dell’autorizzazione.
La domanda deve contenere informazioni dettagliate circa:
• percorso (indicazione delle strade interessate)
• caratteristiche del carrello o dei carrelli per cui si chiede l’autorizzazione al transito (tipo, marca, n. di matricola, ditta di fabbricazione, dimensioni)
Macchine agricole
Le macchine agricole che, per ragioni funzionali, eccedono le sagome (art. 61 del C.d.S.) e le masse (art. 62 del C.d.S.) sono considerate macchine agricole eccezionali e per circolare su strada devono essere specificatamente autorizzate (art. 104 del C.d.S.).
L’autorizzazione è rilasciata per una durata massima di 24 mesi, rinnovabile.
La domanda, deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l’indicazione dei comuni, o altre Province, nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell’impresa agricola, avente sede legale nella provincia di Arezzo, per conto della quale il veicolo è utilizzato,.
I titolari dell’autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo nonché l’esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.
Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell’autorizzazione è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l’impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l’ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l’autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
Elenchi preventivi strade percorribili
Dal 2015 gli elenchi qui di seguito roportati non saranno più distinti per tipologia ma sono pubblicati così come trasmessi dalle province toscane e come riportato in ciascuna autorizzazione.
Sarà obbligo della ditta scaricarli.