Costituzione italiana, art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

D. Lgs. n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.” (art. 1, comma 2)

La Certificazione della parità di genere

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Hai bisogno dell’aiuto della Consigliera di Parità?

La figura della Consigliera di Parità è prevista e disciplinata dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

La Consigliera è nominata con decreto del Ministro del lavoro, allo scopo di:

  • favorire l’occupazione femminile
  • realizzare l’uguaglianza tra donna e uomo nel lavoro
  • controllare l’attivazione e il rispetto effettivo dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sul lavoro

Cosa fa la Consigliera di parità, a livello provinciale?

  • rileva le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro
  • propone e incentiva azioni correttive e di garanzia contro le discriminazioni di genere
  • collabora con la Direzione Territoriale del Lavoro per:
    • accertare le violazioni delle norme sulla parità di genere
    • promuovere le conciliazioni tra lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro
    • rimuovere le situazioni di discriminazione di genere nel lavoro
  • propone e sostiene:
    • i progetti per le “azioni positive” e le politiche di sviluppo della parità di genere
    • le politiche attive del lavoro e i progetti per la formazione professionale, finalizzati a realizzare la parità di genere
  • collabora con gli Assessorati al lavoro e con gli organismi di parità dei Comuni, della Provincia, della Regione
  • ricorre in giudizio, anche d’urgenza, davanti all’Autorità giudiziaria, contro le discriminazioni di genere; la Consigliera può agire sia su delega delle lavoratrici/dei lavoratori, sia al loro fianco e a loro sostegno: l’intervento della Consigliera non comporta alcun onere a carico delle lavoratrici/dei lavoratori.

Cosa vuol dire discriminazione?

Sono discriminazioni nel lavoro, in particolare:

  • qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, i lavoratori in ragione del sesso
  • le molestie (morali e sessuali), cioè quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, che violano la dignità personale e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
  • ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e maternità/paternità, anche adottive

Chi può rivolgersi alla Consigliera di parità?

  • Lavoratrici e lavoratori, anche per azioni legali, quando subiscono una discriminazione basata sul sesso (sono considerate discriminazioni anche le molestie, morali o sessuali):
    • nell’accesso al lavoro
    • nella progressione di carriera
    • nel livello di retribuzione
    • nell’accesso ai corsi di formazione
    • in relazione alla maternità/paternità
    • al rientro dalla maternità/paternità per la richiesta di congedi
  • Organizzazioni sindacali, quando necessitano di:
    • intervenire contro le discriminazioni di genere sul lavoro
    • avere sostegno nelle vertenze per discriminazioni di genere
    • collaborare a progetti di promozione della parità di genere nei luoghi di lavoro
  • Aziende
    • per contrastare le discriminazioni di genere
    • per ottenere un contesto lavorativo libero dai pregiudizi di genere, inclusivo e rispettoso, nel quale siano valorizzati tutti i talenti, favorendo la creatività e l’innovazione
    • per accedere ai finanziamenti a sostegno delle azioni positive, tra cui sgravi fiscali e premialità nella partecipazione a bandi di gara italiani e europei
    • nella fase di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile e della certificazione della parità di genere (D. Lgs. 198/2006, artt. 46 e 46-bis)
  • Enti
    • per costituire e rendere operativo il Comitato Unico di garanzia delle pari opportunità (CUG) per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni
    • per presentare il Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP), previsto all’art. 48 D. Lgs. 198/2006, allo scopo di migliorare la presenza femminile nei diversi settori e livelli professionali dell’Ente superando efficacemente le situazioni discriminanti
    • per promuovere politiche attive, progetti e azioni concrete, dentro l’Ente e nel territorio di riferimento

Nuovo Protocollo d’Intesa 9 giugno 2023

Il Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna (Decreto legislativo n. 198/2006) contiene norme rivolte a tutelare la condizione femminile nel mondo del lavoro, a promuovere l’occupazione femminile, a prevenire e contrastare discriminazioni e molestie che possono verificarsi durante il rapporto di lavoro.

Nonostante questa normativa (costruita progressivamente, dagli anni ’90 del secolo scorso fino ai giorni nostri) ancora oggi, nel nostro Paese, la posizione delle donne lavoratrici appare svantaggiata e fragile, soprattutto nei settori della produzione e del terziario. In Italia il tasso di occupazione femminile è ancora molto basso: corrisponde al 31% ed è inferiore di 11 punti rispetto al tasso medio dell’Unione Europea [dati EIGE, 2023]. Nella nostra Regione il tasso di disoccupazione delle donne (9,4%) è di quasi tre punti superiore a quello degli uomini.

Se mancano la parità di genere e le pari opportunità nel mondo del lavoro, sono molte le conseguenze a carico delle lavoratrici:

  • minori opportunità di scelta tra le professioni disponibili/accessibili
  • discontinuità delle carriere
  • scarsa presenza nelle posizioni apicali
  • prevalenza dei contratti part-time (part-time spesso imposto, perciò involontario)
  • interruzione dell’attività lavorativa per esigenze di maternità e di accudimento familiare
  • uscita precoce dal mercato del lavoro per sostenere meglio le attività di cura dei familiari, anche a livello intergenerazionale (madre-figli, madre-figli-nipoti, figlia-genitori, moglie-marito, moglie-suoceri).

Il Codice della pari opportunità, a sostegno dell’occupazione femminile stabilisce, tra le diverse disposizioni, anche la stretta collaborazione istituzionale che deve realizzarsi tra la Consigliera di Parità e l’Ispettorato del lavoro.

Perciò nel giugno 2023, tra la Consigliera nazionale di Parità e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato sottoscritto – in forma aggiornata – un nuovo Protocollo d’Intesa nel quale sono stabiliti gli impegni di attiva collaborazione per rilevare le violazioni delle norme in materia di pari opportunità e per contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.

L’intervento della Consigliera è gratuito.

Per l’ambito provinciale di Arezzo, la Consigliera di parità effettiva è la dr.ssa Gabriella Cecchi.
La Consigliera supplente è l’avv. Alberta Graziella Gandini.

L’Ufficio della Consigliera ha sede nel palazzo della Provincia in Piazza della Libertà 3, Arezzo.

Per colloqui e appuntamenti possono essere chiamati questi numeri:
Cel. 338 493 7031
Tel. 0575 392322 / 0575 392245

Può essere inviata una mail a questo indirizzo:
[email protected]

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