Costituzione italiana, art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

D. Lgs. n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.” (art. 1, comma 2)

La figura della Consigliera di Parità è prevista e disciplinata dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

La Consigliera è nominata con decreto del Ministro del lavoro, allo scopo di:

  • favorire l’occupazione femminile
  • realizzare l’uguaglianza tra donna e uomo nel lavoro
  • controllare l’attivazione e il rispetto effettivo dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sul lavoro

Cosa fa la Consigliera di parità, a livello provinciale?

  • rileva le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro
  • propone e incentiva azioni correttive e di garanzia contro le discriminazioni di genere
  • collabora con la Direzione Territoriale del Lavoro per:
    • accertare le violazioni delle norme sulla parità di genere
    • promuovere le conciliazioni tra lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro
    • rimuovere le situazioni di discriminazione di genere nel lavoro
  • propone e sostiene:
    • i progetti per le “azioni positive” e le politiche di sviluppo della parità di genere
    • le politiche attive del lavoro e i progetti per la formazione professionale, finalizzati a realizzare la parità di genere
  • collabora con gli Assessorati al lavoro e con gli organismi di parità dei Comuni, della Provincia, della Regione
  • ricorre in giudizio, anche d’urgenza, davanti all’Autorità giudiziaria, contro le discriminazioni di genere; la Consigliera può agire sia su delega delle lavoratrici/dei lavoratori, sia al loro fianco e a loro sostegno: l’intervento della Consigliera non comporta alcun onere a carico delle lavoratrici/dei lavoratori.

Cosa vuol dire discriminazione?

Sono discriminazioni nel lavoro, in particolare:

  • qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, i lavoratori in ragione del sesso
  • le molestie (morali e sessuali), cioè quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, che violano la dignità personale e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
  • ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e maternità/paternità, anche adottive

Chi può rivolgersi alla Consigliera di parità?

  • Lavoratrici e lavoratori, anche per azioni legali, quando subiscono una discriminazione basata sul sesso (sono considerate discriminazioni anche le molestie, morali o sessuali):
    • nell’accesso al lavoro
    • nella progressione di carriera
    • nel livello di retribuzione
    • nell’accesso ai corsi di formazione
    • in relazione alla maternità/paternità
    • al rientro dalla maternità/paternità per la richiesta di congedi
  • Organizzazioni sindacali, quando necessitano di:
    • intervenire contro le discriminazioni di genere sul lavoro
    • avere sostegno nelle vertenze per discriminazioni di genere
    • collaborare a progetti di promozione della parità di genere nei luoghi di lavoro
  • Aziende
    • per contrastare le discriminazioni di genere
    • per ottenere un contesto lavorativo libero dai pregiudizi di genere, inclusivo e rispettoso, nel quale siano valorizzati tutti i talenti, favorendo la creatività e l’innovazione
    • per accedere ai finanziamenti a sostegno delle azioni positive, tra cui sgravi fiscali e premialità nella partecipazione a bandi di gara italiani e europei
    • nella fase di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile e della certificazione della parità di genere (D. Lgs. 198/2006, artt. 46 e 46-bis)
  • Enti
    • per costituire e rendere operativo il Comitato Unico di garanzia delle pari opportunità (CUG) per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni
    • per presentare il Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP), previsto all’art. 48 D. Lgs. 198/2006, allo scopo di migliorare la presenza femminile nei diversi settori e livelli professionali dell’Ente superando efficacemente le situazioni discriminanti
    • per promuovere politiche attive, progetti e azioni concrete, dentro l’Ente e nel territorio di riferimento

L’intervento della Consigliera è gratuito.

Per l’ambito provinciale di Arezzo, la Consigliera di parità effettiva è la dr.ssa Gabriella Cecchi.
La Consigliera supplente è l’avv. Alberta Graziella Gandini.

L’Ufficio della Consigliera ha sede nel palazzo della Provincia (Piazza della Libertà 2, Arezzo), al 3° piano.
E’ aperto nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per colloqui e appuntamenti possono essere chiamati questi numeri:
Cel. 338 493 7031
Tel. 0575 392322

Può essere inviata una mail a questo indirizzo:
[email protected]

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